La Mission
La Fondazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, di pubblica utilità e di sensibilizzazione della comunità sulle problematiche connesse alle senilità, alle patologie cronico-degenerative, alle disabilità psicofisiche e alle difficoltà incontrate dalle famiglie durante l’assistenza.
Si prefigge, dunque, l’obiettivo di promuovere l’assistenza degli anziani, dei disabili adulti, in particolar modo delle persone con demenza e dei loro caregivers, attraverso la messa in opera di progetti, collaborazioni con enti pubblici e privati presenti sul territorio, iniziative anche di ricerca e attività in ambito preventivo, formativo, educativo ed assistenziale.
Tutti questi interventi sono resi possibili e sostenuti grazie al patrimonio della Fondazione e dalle donazioni volontarie.
Lo Statuto
Art. 1
Su iniziativa del Sig. Antonio Della Monica è costituita la “FONDAZIONE ANTONIO DELLA MONICA" con sede in Cava dei Tirreni (SA), Viale Marconi n. 29.
Art. 2
La Fondazione non ha scopo di lucro.
La Fondazione ha lo scopo principale di promuovere l’assistenza socio-sanitaria in favore degli anziani e dei disabili anche attraverso la realizzazione di strutture sociali per anziani autosufficienti ai sensi delle leggi vigenti, nonchè Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani non autosufficienti. La Fondazione, altresì, potrà:
a) istituire una struttura sociale per anziani autosufficienti, ai sensi delle LL.RR. Campania n.21/89 e 17/91, ovvero una struttura sanitaria assistenziale per anziani della tipologia “Residenze Sanitarie Assistenziali (RR.SS.AA.) per gli anziani non autosufficienti", con conseguente iscrizione all’Albo delle strutture per gli anziani;
b) realizzare un centro per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps psico-motori per anziani e/o disabili in conformità della L.R. Campania n. 11/84;
c) realizzare un laboratorio di analisi biologiche ed un ambulatorio poli-specialistico per la prevenzione e là cura delle malattie degli anziani e/o dei disabili;
d) promuovere un centro studi e ricerca sui problemi connessi alla senilità e, in particolare, alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e del morbo di Alzheimer;
e) realizzare un centro di fisiocinesiterapia e fornire assistenza e servizi, anche a domicilio, in favore degli anziani, degli ammalati e/o dei disabili;
f) realizzare una scuola di formazione e di aggiornamento per il personale preposto alle attività di assistenza socio-sanitaria agli anziani, agli ammalati, ai disabili, per la fisiocinesiterapia e per le altre figure professionali operanti nel settore sociale;
g) organizzare incontri e convegni, anche di livello internazionale, su questioni sociali, sanitarie e culturali d’interesse per gli anziani e/o i disabili;
h) promuovere ogni altra iniziativa sociale, sanitaria e culturale volta all’assistenza, degli anziani e/o dei disabili e alla loro integrazione nella società civile con particolare riguardo alla comunità di Cava dei Tirreni (SA) e dei territori limitrofi;
i) svolgere ogni altra attività strumentale al conseguimento degli scopi illustrati ivi compresa l’erogazione di servizi agli anziani e/o ai disabili per conto di soggetti pubblici e/o privati in regime di accreditamento, convenzione o concessione o appalto;
l) svolgere ogni altra attività di utilità sociale a beneficio degli anziani e/o dei disabili e/o delle persone meno abbienti, sempre che compatibile con lo scopo principale e con il patrimonio in dotazione;
m) impiegare, prudenzialmente, il proprio patrimonio in forme d’investimento idonee a conseguire redditi da destinare alle attività istituzionali.
La Fondazione è obbligata, gratuitamente, nei confronti del fondatore e del suo coniuge, per tutta la durata della loro vita, a semplice richiesta di uno di essi, ad assicurargli la migliore sistemazione all’interno della realizzanda struttura residenziale ed a provvedere, sempre gratuitamente, alla loro assistenza socio -sanitaria attraverso l’erogazione di tutti i servizi attivati all’interno della struttura stessa ovvero, se richiesto, anche all’assistenza domiciliare. Successivamente alla morte del fondatore e/o del coniuge, la Fondazione è obbligata a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della loro tomba sita nel cimitero del Comune di Cava dei Tirreni. Il mancato adempimento, anche parziale, di queste obbligazioni costituisce causa di risoluzione delle liberalità effettuate dal fondatore.
Art. 3
Per il perseguimento dello scopo della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è assicurato innanzitutto dal fondatore come indicato nell’atto costitutivo. Il patrimonio è costituito:
– dalle somme di denaro e dagli altri beni mobili e immobili che il fondatore ha destinato e vorrà destinare alla Fondazione;
– dalle somme di denaro e dagli altri beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonchè da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all’art. 2.
Art. 4
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
– dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 3;
– dei redditi derivanti dalle prestazioni erogate a terzi;
– di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio.
Art. 5
Al fondatore spetta, in esclusiva, il potere di nominare il Presidente a vita della Fondazione.
Per perpetuare l’intendimento del fondatore, alla sua morte, tale potere spetterà al coniuge superstite ovvero, in mancanza, all’erede testamentario che, a sua volta, indicherà la persona cui attribuire, dopo la sua morte, questo potere e così potrà fare ciascuno dei successivi designati.
In mancanza della designazione di cui al precedente comma tale potere di nomina competerà all’organo amministrativo in carica.
Art. 6
Organi dell a Fondazione sono:
– il Presidente;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Vice Presidente;
– il Segretario Generale;
– il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 7
Il Presidente è amministratore unico della Fondazione ed è nominato a vita dal fondatore.
Il Presidente può attribuire i compiti di arriministrazione della Fondazione ad un consiglio di amministrazione che provvede a nominare.
Il Presidente, nel caso di costituzione del consiglio di amministrazione, ha la legale rappresentanza e i poteri di ordinaria amministrazione della Fondazione, sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
Art. 8
Il consiglio di amministrazione, ove costituito, è composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti che durano in carica cinque anni e che sono nominati dal Presidente salvo i primi che sono nominati direttamente dal fondatore nell’atto costitutivo.
I componenti del consiglio di amministrazione – in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso – possono essere sostituiti dal Presidente per il rimanente periodo del quinquennio.
Quando il componente nominato non accetti per iscritto la carica entro 15 giorni dalla notizia, avutane dal Presidente, si intende che l’abbia rifiutata: in tal caso il Presidente stesso può procedere ad una nuova nomina.
Art. 9
Il Presidente ovvero, in caso di sua costituzione, il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare ed a titolo esemplificativo:
– approva entro il 31 Dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello di competenza il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all’esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce;
– delibera i regolamenti;
– delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonchè gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
– dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
– delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
– provvede alla nomina del Vice Presidente, del Segretario Generale e, se necessario, del Collegio dei revisori dei conti;
– provvede alla nomina ed al licenziamento dei dipendenti e dei collaboratori e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
– provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
– delibera i poteri, i compiti e le deleghe che ritiene di conferire ad uno o più dei suoi componenti;
– determina il compenso annuale che spetta ai componenti degli organi della Fondazione;
– cura l’adempimento dell’onere che grava sulla Fondazione di provvedere, gratuitamente, all’assistenza socio-sanitaria, anche domiciliare, del fondatore e del suo coniuge per tutta la durata della loro vita nonchè, successivamente, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della loro tomba sita nel cimitero del Comune di Cava dei Tirreni;
– modifica lo statuto nel rispetto dello scopo fissato dal fondatore, degli obblighi assunti nei confronti dello stesso fondatore e del suo coniuge e del potere di nomina del Presidente di cui al precedente art. 5.
Art. 10
Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno. Esso deve essere, comunque, convocato, senza indugio, ogni volta che almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Il consiglio di amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Art. 11
Il Vice Presidente è nominato dall’organo amministrativo tra i suoi componenti e dura in carica cinque anni.
Egli cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’organo amministrativo e, in questi limiti, è investito del potere di rappresentanza e di firma della Fondazione. Egli cura altresì i rapporti con gli Enti pubblici territoriali e con ogni altra pubblica amministrazione sotto la direzione dell’organo amministrativo.
Art. 12
Il Segretario Generale è nominato dall’organo amministrativo e dura in carica cinque anni. Egli cura:
– la preparazione dei programmi di attività della Fondazione e la loro presentazione all’organo amministrativo per l’approvazione, nonchè la successiva gestione e controllo dei risultati;
– la direzione e il coordinamento degli uffici della Fondazione, controllando le attività di tutti i collaboratori chiamati partecipare alle iniziative della Fondazione.
Art. 13
Il Collegio dei revisori dei conti, ove costituito, è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti scelti tra esperti della materia economica – finanziaria. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso I mediante apposite relazione sui bilanci preventivi e sui conti I consuntivi; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazioni.
Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni.
Art. 14
Nell’eventualità in cui lo scopo divenga impossibile per insufficienza del patrimonio o per altra ragione si dovrà procedere all’estinzione della Fondazione e i beni residui saranno devoluti ad altri enti che hanno fini analoghi in conformità di quanto verrà stabilito dall’organo amministrativo o, in mancanza, dall’Autorità governativa.
Art. 15
Per la prima volta la nomina delle cariche sociali è effettuata in sede di atto costitutivo.
Art. 16
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.